News

Obbligo pec amministratori società

Obbligo entro il 30.06.2025 di comunicazione al Registro Imprese


La recente legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo obbligo volto a garantire una maggiore velocità dei flussi informativi tra imprese e pubblica amministrazione. Indipendentemente dal tipo di società di cui fa parte, ogni amministratore dovrà dotarsi in un indirizzo PEC personale.


La casella PEC dal punto di vista giuridico rappresenta il domicilio digitale a cui inviare comunicazione di rilevanza legale o fiscale con data certa di consegna (la casella PEC assume lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno).


Applicazione dell’obbligo per i soggetti coinvolti
In relazione all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, con specifico riferimento, tra l'altro, ai destinatari dell'obbligo, ai termini per l'adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al Registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l'eventuale inadempimento.

Termini di adeguamento per l’obbligo
L'obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica a tutte le società e riguarda indistintamente tutti gli amministratori. Le società già esistenti possono adeguarsi entro il 30 giugno 2025. Le società neocostituite hanno l’obbligo di comunicare al Registro Imprese l’indirizzo PEC dell’amministratore entro 30 gg dalla costituzione.

Destinatari dell’adempimento
L’obbligo riguarda quindi, tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale, distinto da quello della società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.

Sanzioni per mancata comunicazione
L’omessa indicazione della PEC dell’amministratore impedisce la conclusione del procedimento di iscrizione o di nomina, portando alla sospensione dell’istruttoria da parte della
Camera di Commercio. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la domanda verrà rigettata. Infine, pur non essendo previste sanzioni specifiche, l’omessa comunicazione della PEC rientra nelle violazioni sanzionate dall’art. 2630 c.c., con una multa da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

17.03.2025 © Studio Corno Rag. Giulio

altri articoli della categoria News

24 Aprile 2025

Novità fringe benefit e rimborsi spese

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2025, il Legislatore ha introdotto una serie di...

Scopri di più
22 Aprile 2025

MUD 2025 – Termini e modalità di presentazione

Il Mud (Modello Unico di dichiarazione ambientale) è una comunicazione che enti e imprese...

Scopri di più
22 Aprile 2025

Collegato lavoro

Con circolare n. 6 del 26/03/2025, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni...

Scopri di più

Richiedi maggiori info per la news Obbligo pec amministratori società

Inserisci il tuo nome

Inserisci il tuo Cognome

Inserisci l'indirizzo Email

Accetta l'informativa sulla privacy