MUD 2025 – Termini e modalità di presentazione
Il Mud (Modello Unico di dichiarazione ambientale) è una comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.
Sulla Gazzetta ufficiale n.48 del 28/02/2025 è stato pubblicato il D.P.C.M del 29/01/2025 recante l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica che il termine per la presentazione del Mud è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del Mud dovrà avvenire entro il 28 Giugno 2025.
Dal 2025, l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD avviene esclusivamente tramite SPID, CIE (carta identità elettronica) o CNS (firma digitale). Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta effettuato l’accesso, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni precedenti usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MUD
I soggetti che devono presentare il MUD sono i seguenti, distinti per le diverse comunicazioni:
1) COMUNICAZIONE RIFIUTI
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
• Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggi;
• Gestori del servizio pubblico di raccolta;
2) COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO
• Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
3) COMUNICAZIONE IMBALLAGGI
• Sezione consorzi : Conai o altri soggetti
• Sezione gestori rifiuti di imballaggio : impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio.
4) COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE
• Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati)
5) COMUNICAZIONE RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
• Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs 49/2014.
6) COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
• Soggetti obbligati all’iscrizione al registro AEE.
SOGGETTI ESONERATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MUD
I soggetti esonerati dalla dichiarazione Mud sono i seguenti:
- Imprenditori agricoli (art.2135 del Codice Civile) con volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00
- Imprese che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti non pericolosi;
- Solo per rifiuti non pericolosi le imprese e gli enti che non hanno più di 10 dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi diversi da quelli del punto precedente;
- I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa;
- I soggetti che ricadono nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (compreso codice cer 18.01.03) possono adempiere attraverso la conservazione per tre anni del formulario rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dalla normativa o la conservazione progressiva per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell’ambito dei circuiti autorizzati di raccolta;
- Chi durante l’anno 2024 non ha prodotto, smaltito, trasportato, intermediato rifiuti.
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo dei diritti di segreteria è il seguente:
€ 10,00 – presentazione con invio telematico
€ 15,00 – esclusivamente per invio tramite PEC della sezione rifiuti semplificata e della modulistica generata dal sistema di compilazione.
Modalità di pagamento
Per la trasmissione del MUD semplificato e il MUD comuni (se inviato via pec) il pagamento dei diritti di segreteria deve avvenire tramite il sistema PagoPa;
Per la trasmissione delle dichiarazioni telematiche il pagamento dei diritti di segreteria è effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di pagamenti sicuri quali carte di credito, Telemaco Pay o PagoPa
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MUD
MUD TELEMATICO
Deve avvenire tramite il sito www.mudtelematico.it utilizzando il software fornito da Unioncamere o altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dal DPCM e mesi a disposizione nei siti previsti. Il file che deve essere trasmesso può contenere le dichiarazioni relative ai più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla).
Si ricorda che, dall’anno 2025, l’accesso al portale potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE, CNS.
Per la trasmissione telematica è necessario disporre di un dispositivo di firma digitale dotato di certificato di sottoscrizione valido al momento dell’invio.
COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA
La comunicazione rifiuti semplificata deve avvenire tramite il sito www.mudsemplificato.ecocerved.it e l’accesso deve avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE, CNS.
La dichiarazione semplificata può essere presentata dai soggetti per cui ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
▪ Sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione;
▪ I rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
▪ Per ogni rifiuto prodotto il produttore non utilizza più di tre trasportatori e tre destinatari;
▪ I rifiuti vengono conferiti a destinatari presenti sul territorio nazionale
Il dichiarante per presentare la comunicazione semplificata dovrà:
▪ Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale;
▪ Stampare la comunicazione rifiuti semplificata;
▪ Firmare la comunicazione mud in formato cartaceo;
▪ Effettuare il pagamento dei diritti di segreteria (€ 15.00);
▪ Creare con scansione un solo documento elettronico in formato pdf contenente la copia della comunicazione semplificata firmata, l’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla cciaa competente e la copia del documento d’identità del sottoscrittore (se la comunicazione è firmata digitalmente non è necessario allegare il documento d’identità):
▪ Trasmettere tramite pec all’indirizzo
Ogni mail trasmessa via pec dovrà contenere una sola comunicazione mud e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
A completamento dell’invio il dichiarante riceverà via pec la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna. Solo la presenza di entrambe le ricevute consente di attestare l’avvenuta consegna della comunicazione. Se la comunicazione presenta anomalie che la rendono non conforme a quanto previsto dalle istruzioni, l’utente riceverà una notifica in tal senso e dovrà procedere con un nuovo invio.
Si ricorda inoltre che non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio supporti magnetici o con modulistica non conforme a quella vigente. In caso di presentazione del MUD con modalità diverse da quelle previste dalla legge, la dichiarazione risulta erroneamente presentata e quindi sanzionabile.
La presentazione della dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (27/08/2025), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comporta una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00.
22.04.2025 © Studio Corno Rag. Giulio