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Collegato lavoro

Con circolare n. 6 del 26/03/2025, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sui contenuti del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024).
In particolare, la circolare si sofferma sui seguenti articoli:

1. Somministrazione di lavoro
Il Legislatore è intervenuto sull’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, eliminando la disciplina transitoria in vigore fino al 30 giugno 2025 che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.
Come conseguenza della soppressione della disciplina transitoria, la norma dispone ora, in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Il Ministero del Lavoro, precisa che per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia di somministrazione e utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Collegato Lavoro) il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati deve tener conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente a tale data. Pertanto, ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente alla data del 12 gennaio 2025, senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina.

2. Durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato
L’art. 13 del Collegato Lavoro ha stabilito che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in n. 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a decorrere dalla data di assunzione.
Senza possibilità di alcuna deroga, il periodo di prova non può essere:
▪ Inferiore a n. 2 giorni
▪ Superiore a n. 15 giorni per i contratti di durata non superiore a 6 mesi
▪ Superiore a n. 30 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi ed inferiore a 12 mesi

Il Ministero del Lavoro specifica che le già menzionate disposizioni si applichino ai contratti di lavoro stipulati dal 12 gennaio 2025 e precisa che i limiti massimi di durata del periodo di prova non sono derogabili dalla contrattazione collettiva in forza del principio generale per cui l’autonomia collettiva non può introdurre una disciplina peggiorativa rispetto a quella di legge.

3. Dimissioni per fatti concludenti
L’art. 19 del Collegato Lavoro modifica l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di “dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, introducendo il comma 7-bis.
Lo stesso prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto o, in assenza di tale previsione, per un periodo superiore a 15 giorni, Il datore di lavoro è obbligato a informare l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che ha facoltà di verificare la veridicità della comunicazione.
Nei casi di cui sopra, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore per effetto delle dimissioni per fatti concludenti e non si applica la disciplina prevista dall’art. 26 ossia: le dimissioni sono valide anche se non presentate in modalità telematica.
A tutela del lavoratore, le nuove disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza (per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro).
Il Ministero del Lavoro chiarisce, che tale effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifichi solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di “attivare” la relativa procedura, che risulta un percorso alternativo a quello disciplinare previsto dall’articolo 7 della legge 300/1970.

22.04.2025 © Studio Corno Rag. Giulio

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