La nota 11.01.2022, n. 29, dell'’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione preventiva per le collaborazioni occasionali:
1)Collaborazioni in essere - Per le collaborazioni iniziate dal 21.12.2021 e già concluse e per quelle in essere al 11.01.2022 (indipendentemente dalla data di inizio), i committenti hanno tempo fino al 18.01.2022
2) Nuove collaborazioni - Per le collaborazioni decorrenti dal 12.11.2022, la comunicazione deve avvenire nei termini ordinari, prima dell’avvio dell’attività.
3) E-mail - Alla nota è allegato l’elenco degli indirizzi e-mail di ogni Ispettorato territoriale ai fini della comunicazione
Restano esclusi dalla disciplina i seguenti rapporti, oltre a quelli di natura subordinata:
- collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, c. 1, D.Lgs.
n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis, D.L. n. 510/1996 (conv.
da L. n. 608/1996);
- rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, conv. da L. n. 96/2017 (Libretto famiglia),
rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 e seg. c.c. e
in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia
l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime Iva, rientrerà nell’ambito di
applicazione della disciplina in esame;
- rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente di cui all'art. 67, c. 1, lett. l), del Tuir,
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