Bonus casa - L’installazione di pannelli fotovoltaici può fruire del bonus casa ai fini Irpef (non Ires) solo per le persone fisiche, su abitazioni, pertinenze o parti comuni di edifici residenziali.
Sono agevolati anche gli imprenditori individuali, compresi quelli agricoli, e le società di persone, ma solo in
relazione alle abitazioni patrimonio e non per quelli strumentali o merce.
Superbonus - L’operazione può usufruire del superbonus se è trainata da uno degli interventi su edifici residenziali che accedono al 110% o da uno degli interventi trainanti del super ecobonus e super sisma bonus.
Sono agevolati al 110% solo i soggetti di cui all’art. 119, c. 9 del D.L. 34/2020, ossia condominio, persone fisiche,
ecc..
Le imprese sono agevolate solo per gli impianti comuni di condominio (se prevalentemente non residenziali,
solo se posseggono abitazioni). Il superbonus per il fotovoltaico e l’accumulo è subordinato alla cessione al Gse dell’energia non
autoconsumata, con un contratto di ritiro dedicato di durata quinquennale.
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