Obbligo di integrazione del RT con il POS dal 01.01.2026
Dal 2026 corrispettivi integrati con dati dei pagamenti elettronici. Collegamento logico tra casse e strumenti di accessione di moneta elettronica (anche le app). Sanzioni per il mancato collegamento.
Al fine di contrastare l’evasione fiscale, facilitando la rilevazione di eventuali incoerenze tra i corrispettivi emessi e gli incassi rilevati, l’art. 1, co. Da 74 a 77, dalla L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), tramite modifica l’art. 2, co. 3, D.Lgs. 127/2015, ha disposto che dal prossimo 01/01/2026 il Registratore telematico dovrà garantire la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
La novità si riferisce non solo all’incasso tramite carte di credito, di debito o preparate ma all’adozione di qualsiasi strumento “che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica”, ovvero tramite apposite app come Revolut, Scalapay, Paypal, ecc.
Diventerà quindi sanzionabile l’omessa memorizzazione e trasmissione di pagamenti elettronici compreso il mancato collegamento degli strumenti con cui il cliente paga il dovuto. Lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata deve essere infatti sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati in modo puntuale, e inviati in modo aggregato.
Il Legislatore ha introdotto il citato vincolo di collegamento tecnico in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
SOGGETTI OBBLIGATI
Il nuovo obbligo riguarda:
- Commercianti al minuto
- Soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.)
ASPETTI SANZIONATORI
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SANZIONI |
CASO |
DLGS. 471/97 |
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€100 |
Omessa/incompleta trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni Iva (anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici) entro il limite di €1.000 a trimestre
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Art. 11, co. 2- quinquies |
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Da €1.000 a €4.000 |
Omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (RT), anche nell’ipotesi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici (POS)
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Art. 11, co. 5 |
PERIODO DI ATTIVAZIONE POS E RT
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PERIODO DI ATTIVAZIONE POS E RT |
SCADENZA PER IL COLLEGAMENTO |
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Fase Transitoria: strumenti già in uso al 1 gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 |
Entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio online |
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A regime: prima associazione di nuovi strumenti o eventuali variazioni |
A partire dal 6° giorno del 2° mese successivo alla data di effettiva disponibilità di strumento, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese |
Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.
La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.