NOVITA' LAVORO - OTTOBRE 2025
Vi riportiamo alcune importanti Novità in materia di Lavoro.
1. Bonus Mamme – Novità 2025
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149/2025 il D.L. 30 giugno 2025 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.
Nello specifico, viene introdotta l’integrazione al reddito a favore delle lavoratrici madri dipendenti cd. “Bonus Mamme” per l’anno 2025 e, invece, è posticipata all’anno 2026 l’operatività della decontribuzione a favore delle lavoratrici madri disciplinata dalla Legge di Bilancio 2025.
La nuova integrazione di reddito è applicabile esclusivamente per l’anno 2025 e si configura come contributo economico non imponibile ai fini fiscali e previdenziali, erogata direttamente dall’INPS previa domanda e nei limiti delle risorse stanziate.
I soggetti che possono beneficiare della misura sono:
- Le lavoratrici dipendenti escluse quelle impiegate in rapporti di lavoro domestico;
- Lavoratrici autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette), alle casse professionali e alla gestione separata INPS;
La misura si articola in due fattispecie:
- Madri con due figli: beneficio riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del secondo figlio;
- Madri con più di due figli: beneficio riconosciuto fino al mese del compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, a condizione che il reddito da lavoro non derivi da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il beneficio è riconosciuto solo per i mesi non coincidenti con la vigenza di un contratto a tempo indeterminato.
In entrambi i casi, il reddito da lavoro percepito, non deve superare la soglia annua di €40.000,00.
L’importo dell’integrazione è pari a €40,00 mensili (o frazione di mese) per ciascun mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma. Le somme spettanti da gennaio a novembre 2025 saranno corrisposte in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025.
Per l’anno 2025, e anche per il 2026, resta vigente l’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 180, L. 213/2023), pari a un massimo di €3.000,00 annui, per le lavoratrici madri con almeno tre figli e titolari di contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che le lavoratrici madri con contratto a tempo determinato e almeno tre figli potranno cumulare il nuovo beneficio di integrazione al reddito, previsto dal D.L. 95/2025.
2. Rinnovo C.C.N.L. METALMECCANICI ARTIGIANATO
Il 22 luglio 2025, è stato siglato l’Accordo per le imprese che applicano il CCNL dei Metalmeccanici Artigiani e aventi sede legale e/o operativa nella Regione Lombardia.
L’accordo ha modificato alcune gestioni contrattuali; sotto sono riportate quelle di maggior rilevanza:
Lavoratori migranti
È stata posta maggiore attenzione verso i bisogni dei lavoratori stranieri per favorire il rientro periodico nel proprio Paese d’origine, l’apprendimento della lingua italiana e l’esercizio della libertà di culto.
- Si concorda la concessione di un periodo di ferie più lungo, accorpando in un unico periodo tutte le opportunità di assenza retribuita (ferie, ex festività, ecc). Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprile l’arco di tempo necessario per la permanenza nel proprio Paese d’origine, possono essere concordate tra le parti o giorni di permesso non retribuito o eventuali recuperi delle assenze in corso d’anno.
- Nel corso del 2026 le parti si impegnano a definire accordi specifici per quanto riguarda l’apprendimento della lingua italiana e l’esercizio della libertà di culto.
Gestione dei permessi in caso di grave lutto
Il lavoratore colpito da grave lutto, in aggiunta al permesso straordinario retribuito pari a tre giorni, potrà assentarsi per ulteriori due giorni, per un totale di cinque giorni consecutivi. Gli ulteriori due giorni NON rappresentato permessi retribuiti aggiuntivi, ma dovranno essere coperti con l’utilizzo di ferie o ROL o banca ore a disposizione del lavoratore. Gli ulteriori due giorni dovranno essere fruiti, previa autorizzazione del datore di lavoro, entro trenta giorni dal decesso.
Malattia
Dal 1° agosto 2025, durante i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza), per i casi in cui non è prevista l’integrazione economica a carico del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto ad un trattamento economico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione. Nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) il trattamento economico a carico del datore di lavoro per il periodo di carenza (primi 3 giorni di malattia) sarà del 100% per i primi tre eventi, mentre cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.
Elemento Regionale della Lombardia
Dal 1° novembre 2025 sarà istituito il nuovo “Elemento Regionale Lombardia” E.R.L. il cui importo sarà comprensivo del precedente “premio di produzione”. L’importo del E.R.L. è erogato su base mensile e sono efficaci su tutti gli istituti diretti e indiretti e differiti, compreso il T.F.R. Differisce per gli apprendisti che sono calcolati in funzione della % percentuale della retribuzione.
Gli importi del nuovo E.R.L. saranno i seguenti:
Welfare Contrattuale
Dal 1° gennaio 2025, annualmente, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori, strumenti di welfare per un valore pari a euro 28,00 mensili, valevole anche per i tempi determinati. Per i lavoratori part-time con orario pari o inferiore al 50%, il valore spettante è di euro 14,00 mensili. Per i lavoratori a chiamata è commisurato sulle ore lavorate, per un importo variabile da 14,00 a 28,00 euro.
Gli strumenti welfare saranno resi disponibili dall’azienda:
- Nel mese di novembre per i valori maturati da maggio a ottobre;
- Nel mese di maggio per i valori maturati da novembre dell’anno precedente ad aprile;
Tuttavia, limitatamente all’anno 2025, gli strumenti welfare sono saranno resi disponibili:
- Nel mese di settembre per i valori maturati da gennaio a maggio 2025
- Nel mese di novembre per i valori maturati da giugno a ottobre 2025
Quota di servizio
È istituita una quota di servizio a carico di tutti i lavoratori NON iscritti alle OO.SS. firmatarie, pari ad una quota annuale di euro 15,00. L’importo sarà trattenuto dal datore di lavoro con la mensilità di dicembre di ciascun anno e versato sul c/c bancario indicato dalle OO.SS. Ai lavoratori sarà distribuito apposito modulo per il diniego della trattenuta con la formula del silenzio/assenso.
3. Ampliate le tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
La L. 106 del 18 luglio 2025, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, amplia le tutele in favore dei dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con almeno il 74% di invalidità e introduce inoltre una tutela supplementare per i lavoratori autonomi. Le disposizioni introdotte sono entrate in vigore il 9 agosto 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Congedi e conservazione del posto di lavoro
È riconosciuto, ai dipendenti di datori pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di richiedere un periodo di congedo ad hoc, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
Durante il periodo di congedo il dipendente:
- conserva il posto di lavoro, con conseguente prolungamento del periodo di comporto durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore di lavoro;
- non ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione, salvo il riscatto volontario della stessa;
- non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, neanche le attività lavorative compatibili con lo stato di salute.
Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Dunque, prima di accedere al congedo in esame, è necessario aver esaurito i periodi di congedo riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio.
La certificazione delle malattie che danno diritto al congedo è rilasciata dal medico di medicina generale, o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
Lavoro agile
L'articolo 1, comma 4 della L. 106/2025 prevede che, decorso il periodo del nuovo congedo sopra esaminato, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, il lavoratore dipendente ha accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, se le caratteristiche della sua attività lavorativa lo consentono.
Permessi extra per visite, esami e cure mediche
I dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o di un medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Tali disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il permesso in esame è da ritenersi aggiuntivo rispetto alle tutele eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di quelli aziendali e/o territoriali.
Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita. In merito a ciò, non è ancora stato chiarito se tale richiamo riguardi anche le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, considerato che alcuni di tali contratti prevedono, per le assenze relative alle suddette terapie, l'esclusione dal computo del periodo di comporto.
Per i permessi in esame, ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia e i lavoratori interessati hanno diritto alla copertura figurativa, per i periodi utilizzati.
Per poter esercitare il diritto ai permessi in esame, si richiede la previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Per maggiori informazioni lo Studio Corno Rag. Giulio resta a vostra disposizione
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