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Agevolazioni fiscali per incrementi contrattuali e maggiorazioni per turni, notturni e festivi

Con la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per la corretta applicazione delle imposte sostitutive su incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, introdotte, per il solo 2026, dalla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

Si ricorda che l’art. 1 comma 7 della L. 199/2025 prevede un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi di CCNL corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. 

L’imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

Invece, l’art. 1 comma 10 e 11 della L. 199/2025 prevede un’imposta sostitutiva del 15% sulle somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

-          maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;

-          maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

-          indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

L’accesso all’imposta sostitutiva è consentito ai soli lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

L’applicazione delle imposte sostitutive in argomento richiedono alcuni adempimenti a carico di lavoratore e datore di lavoro.
Innanzitutto, entrambe le imposte sostitutive sono applicate dal datore di lavoro, che deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta, che le versa utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni nn. 2/2026 e 3/2026.
Il lavoratore non deve infatti presentare alcuna istanza al proprio datore di lavoro per fruire dell’agevolazione. Dovrà, invece, presentare apposita rinuncia scritta qualora volesse far concorrere le somme in argomento alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non avvalersi dell’imposta sostitutiva.

Il lavoratore è invece chiamato a valutare la convenienza dell’imposta sostitutiva o della tassazione ordinaria. Ciò in quanto i redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo (art. 3 comma 3 lett. a) del TUIR) e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate.
Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo ex art. 1 del DL 3/2020, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato alle due imposte sostitutive va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente. In caso contrario, infatti, sottolinea l’Agenzia, si realizzerebbe una penalizzazione per il lavoratore dipendente.

Il dipendente è tenuto a informare il proprio datore di lavoro circa i redditi prodotti nel 2025 con diversi datori di lavoro, ciò al fine di consentire di verificare la spettanza dell’agevolazione. Tale comunicazione può avvenire:

-          tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;

-          attraverso la consegna delle Certificazioni Uniche (CU).

Con riferimento alla sola imposta sostitutiva per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo settimanale e di turno, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro l’insussistenza del diritto ad avvalersi dell’agevolazione se, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva superando il limite di 1.500 euro stabilito dalla norma.

La fruizione di entrambe le imposte sostitutive potrà avvenire anche in sede di dichiarazione dei redditi 2027 (anno di imposta 2026), quindi nel modello 730/2027 o REDDITI PF 2027.
È il caso, ad esempio, del lavoratore che percepisce redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (come il lavoratore domestico). Il datore di lavoro non può trattenere e versare l’imposta sostitutiva e pertanto l’unica possibilità di fruire dell’agevolazione resta proprio la dichiarazione dei redditi.
In tale sede sarà inoltre possibile far concorrere al reddito complessivo:

-          i redditi che sono stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva in assenza dei presupposti richiesti dalla legge;

-          se il lavoratore ritiene l’applicazione della tassazione ordinaria più conveniente.

In allegato alla presente inviamo moduli da compilare a cura dei Lavoratori per richiedere la NON applicazione della detassazione sui rinnovi contrattuali e/o sulle maggiorazioni turno.

Vi chiediamo di fornire copia ai Vs dipendenti e di restituirci la copia compilata e firmata entro e non oltre il 05.03.2026.

Allegato - Richiesta di non applicazione detassazione

 

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